Onorevoli Colleghi! - Con l'entrata in vigore della legge 1o febbraio 2006, n. 43, si è potuto finalmente dare un giusto riconoscimento ai tanti operatori tecnico-sanitari attraverso la possibilità di istituire un ordine professionale e i relativi albi regionali.
      La figura professionale dell'ottico-optometrista ben si inquadra in questo ambito, considerato che il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, prevede all'articolo 12 l'attività professionale dell'ottico come arte ausiliaria della professione sanitaria, anche se allo stato attuale la normativa del suddetto regolamento risulta essere ampiamente inadeguata rispetto al più ampio ed accresciuto livello di studi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Conseguentemente, la presente proposta di legge stabilisce che per esercitare la professione è necessario possedere un diploma di laurea di durata triennale in ottica e optometria, conseguito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di una università statale.
      Va inoltre considerato che per questa professione esistono già dei corsi di educazione

 

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continua in medicina nel rispetto del principio dell'aggiornamento professionale.
      Tenuto conto di queste osservazioni, la presente proposta di legge prevede che, in via transitoria, hanno diritto all'iscrizione agli albi tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge sono in possesso del diploma di ottico unito ad un attestato di formazione in optometria rilasciato dalle regioni o da scuole o istituti superiori di optometria di enti pubblici o da questi riconosciuti, nonché tutti coloro che hanno esercitato per almeno quindici anni la professione di ottico-optometrista. Gli ottici che non soddisfano i suddetti requisiti possono accedere all'esame di Stato di abilitazione previa la frequenza di un apposito corso di formazione.
      L'ottico-optometrista non svolge attività medica, quindi non prescrive né somministra farmaci; la sua attività non è finalizzata all'accertamento delle malattie. Qualora egli abbia il sospetto di anomalie non rientranti nell'ambito della propria competenza, ha l'obbligo di indirizzare all'oftamologo o ad altro professionista la persona sottoposta all'esame.
      Il profilo delineato nell'articolo 1 della presente proposta di legge corrisponde a quanto è già prescritto nei principali Paesi dell'Unione europea (Gran Bretagna, Germania, Spagna, Irlanda, Olanda, Germania e altri), anche se rispetto ad alcuni Paesi (come Gran Bretagna, Irlanda ed Olanda) le competenze richieste all'ottico-optometrista al medesimo articolo 1 appaiono riduttive, poiché in questi Paesi è consentito all'ottico-optometrista, a parità di formazione, di utilizzare anche farmaci diagnostici.
      La regolamentazione della professione di ottico-optometrista è già stata oggetto di iniziative legislative nel corso della XIII e XIV legislatura; sembra sia giunto finalmente il momento di dare una concreta risposta alle tante aspettative dei professionisti che operano in tale campo, al fine di consentire loro un inquadramento conforme a quello degli altri Paesi dell'Unione europea, riconoscendone il valore, l'importanza e la specifica professionalità.
 

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